Reclami
In caso di contestazioni, il cliente può presentare reclamo a Lisimm – Leasing Immobiliare S.p.A. utilizzando il modulo reclami, compilato in ogni sua parte e firmato, insieme alla documentazione associata inoltrandolo con una delle seguenti modalità:
- In busta chiusa, per posta ordinaria o via raccomandata con avviso di ricevimento, al seguente indirizzo:
Lisimm – Leasing Immobiliare S.p.A., Sarnico (BG), 24067, Via Garibaldi 13.
- Con raccomandata a mano nella sede dove ha effettuato l’operazione.
- Con posta elettronica all’indirizzo reclami@lisimm.it
- Con pec all’indirizzo lisimm@legalmail.it
Se non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta, prima di ricorrere all’Autorità Giudiziaria il Cliente può rivolgersi:
- all’Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all’Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d’Italia, oppure chiedere all’ Intermediario, che si obbliga a stampare e a mettere a disposizione del Cliente la Guida all’Arbitro Bancario Finanziario;
Per esperire il tentativo di mediazione previsto dal D.Lgs 4 marzo 2010 n. 28, prima di fare ricorso all’autorità giudiziaria, il Cliente e la Lisimm Leasing Immobiliare S.p.A. possono ricorrere, alternativamente:
- al Conciliatore Bancario Finanziario – Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie – ADR, Organismo di conciliazione bancaria, iscritto nel Registro degli organismi di Mediazione tenuto dal Ministero della Giustizia, con sede a Roma, via delle Botteghe Oscure n. 54. Il Regolamento del Conciliatore Bancario Finanziario può essere consultato sul sito www.conciliatorebancario.it, oppure chiesto all’intermediario;
- oppure all’Organismo di Mediazione della C.C.I.A.A. di Bergamo, iscritto nel Registro degli Organismi deputati alla gestione delle conciliazioni tenuto dal Ministero della Giustizia, con sede in Bergamo, largo Belotti N. 16. Il Regolamento dell’Organismo può essere consultato sul sito www.bg.camcom.gov.it, oppure chiesto all’Intermediario.
Resta impregiudicata la facoltà di ricorrere all’autorità giudiziaria nel caso in cui la mediazione si dovesse concludere senza il raggiungimento di un accordo.